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Interessi moratori

Interessi di mora automatici per il debitore inadempiente

Gli imprenditori, le pubbliche amministrazione ed i professionisti che non pagano i loro creditori nei termini convenuti, dal 07 novembre 2002 dovranno corrispondere automaticamente gli interessi moratori stabiliti per legge. E' questa la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/02 che introduce, nell'ordinamento giuridico nazionale, l'importante novità in attuazione di una direttiva Ue. La novità in esame si applica per tutti i contratti conclusi dopo la data del 08.08.2002.

Soggetti interessati

I Soggetti interessatisono tutti gli imprenditori, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni; sono pertanto esclusi i rapporti commerciali che intervengono con i privati-consumatori finali. Il privato che non onora il proprio debito non è quindi soggetto alla presente disciplina.

Transazioni commerciali

Rientrano nella nuova legge tutti i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Sono esclusi gli appalti per la realizzazione di opere, i risarcimenti danni e i debiti oggetto di procedure concorsuali. Rientrano invece gli appalti per servizi e forniture (es. pulizia, vigilanza, pasti ecc.).

Quando si applica

La nuova disciplina interviene qualora il debitore non paghi il dovuto entro i termini pattuiti dalle parti o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Per le sole cessioni di prodotti alimentari deteriorabili il termine di 30 giorni è elevato a 60. I termini decorrono dalla data di consegna delle merci o dalla data di ultimazione della prestazione dei servizi. Quando non è certa la data di ultimazione della prestazione si considera la data di ricevimento della fattura o dell'eventuale richiesta equivalente di pagamento; in ipotesi di anticipata fatturazione rispetto alle stesse date di consegna o prestazione si considera la data di ricevimento della fattura.

Nel caso di anticipata fatturazione delle transazioni ove è previsto (per legge o contratto) una accettazione o verifica della conformità della merce o dei servizi, il termine di 30 o 60 giorni decorrerà dalla data di esecuzione di queste ultime operazioni. La presente disciplina "sanzionatoria" non si applica qualora il debitore dimostri che il ritardo è dovuto a cause a lui non imputabili derivanti da fatti esterni quali ad esempio per fatti imputabili alla banca. Non costituisce, al contrario, circostanza esimente una crisi di liquidità del debitore.

Interessi e spese.

Grazie alla nuova disciplina, appurato l'inadempimento del debitore, non è più necessaria alcuna lettera di sollecitazione di pagamento o costituzione in mora con invito al debitore a regolarizzare la propria posizione entro i 15 giorni successivi (art. 1454 C.C.): gli interessi, oltre alle spese sostenute per il recupero delle somme dovute (salvo prova di maggior danno), sono dovuti automaticamente a decorrere dalla data di scadenza convenuta fra le parti oppure da quella legale (30 o 60 gg.) fissata dal presente provvedimento.

Il tasso di interesse

Il Tasso di interesse da applicare è il tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni. (Ad es.: tasso BEI pari a 3.25%, tasso complessivo sarà pari a 10,25%).

Autonomia contrattuale.

E' lasciata alle parti ogni più ampia autonomia contrattuale, sia per quanto concerne i termini di dilazione dei pagamenti che per il tasso di mora da applicare, consentendo alle stesse di pattuire termini e condizioni diversi pur sempre nel rispetto di altre norme imperative vigenti (es. tasso di usura e termini di pagamento per subforniture ecc.). Lo stesso Decreto Legislativo 231/02, all'articolo 7, prevede la nullità di tutti quelli accordi che risultano essere particolarmente iniqui per il creditore. In particolare sono considerati tali quelli volti, "senza giustificato motivo, a procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore oppure quelli con il quale l'appaltatore o subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto a quelli ad esso concessi".

Riserva di proprietà.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla procedura da adottare per chi effettua forniture continuative nel tempo volendosi riservare il diritto di proprietà sulle cose consegnate (art. 1523 C.C.) fino al completo pagamento del proprio credito. In tale ipotersi la riserva di proprietà dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti è sarà opponibile ai creditori del compratore solo se confermata nelle singole fatture relative alla forniture successive. Tali fatture dovranno essere regolarmente registrate nelle scritture contabili ed avere data certa anteriore al pignoramento del terzo.

Queste informazioni sono offerte da:

Dott. Alberto Casarano Dottore Commercialista - Revisore Contabile Via F.lli Bandiera 7 - 73057 Taviano (LE)
Tel.: 0833/915802 Fax: 0833/915907 www.studiocasarano.com

Documento creato il 08/03/2004 (17:19)
Ultima modifica del 08/03/2004 (17:19)

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