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I Comuni devono destinare zone di libero parcheggioStorica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di “strisce blu” : i Comuni devono destinare zone di libero parcheggio contigue a quelle a pagamento. Nulle le multe elevate in divieto all’art.7 comma 8 del Cds come sostiene da tempo lo Sportello dei Diritti. Lo "SPORTELLO DEI DIRITTI" della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, segnala una storica e decisiva sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione rubricata con n. 116/07 che pone una soluzione definitiva all’annosa questione in tema di “strisce blu” ed aree a libera sosta che conferma un orientamento giurisprudenziale di numerosi Giudici di Pace di varie località italiane nonché quanto sostenuto a più riprese dallo Sportello dei Diritti. Nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. La Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso del Comune di Quartu Sant’Elena avverso una sentenza del Gdp di Cagliari che aveva annullato una multa elevata ad un avvocato reo di aver omesso il pagamento di un grattino, in quanto il comune non aveva emanato "provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall' obbligo di prevedere aree di parcheggio libere". Ad avviso delle Sezioni Unite, al giudice di pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all' istituzione di posteggi a pagamento, "come quello consistente nella violazione dell' obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". L’art. 7 comma 8 del Cds recita chiaramente “qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta…,…, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta” . Pertanto le delibere comunali che violino questa importante norma, sono da considerarsi illegittime, con il susseguente annullamento dei verbali elevati in conseguenza di esse. Peraltro, è possibile verificare che gran parte dei comuni salentini di maggiori dimensioni abbiano violato questa disposizione creando intere aree destinate alla sosta a pagamento con tariffazione a tempo, senza destinare alla libera sosta aree contigue, ledendo pertanto il diritto degli utenti della strada di posteggiare in quest’ultime. La situazione venutasi a creare in questi comuni ha determinato un notevole aumento dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione della sosta regolamentata, e lo “Sportello dei Diritti” riceve quotidianamente decine di reclami in tal senso. L’Assessore Madaro ribadisce l’invito ai comuni che non si attengono alle prescrizioni del Codice della Strada e alla interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione di modificare immediatamente le delibere illegittime al fine di evitare l’”esplosione” di un contenzioso che alla luce di questa sentenza aumenterà prevedibilmente in maniera esponenziale. Lecce, 09 gennaio 2007 L’Assessore Carlo Madaro SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTOviale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 Documento creato il 10/01/2007 (12:45)Ultima modifica del 10/01/2007 (12:45)
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